ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00909

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 47 del 04/08/2008
Firmatari
Primo firmatario: MARINI GIULIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 04/08/2008
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 04/08/2008
Stato iter:
CONCLUSO il 06/04/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO06/04/2009
DAVICO MICHELINO SOTTOSEGRETARIO DI STATO INTERNO
Fasi iter:
RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/04/2009
CONCLUSO IL 06/04/2009
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00909
presentata da
GIULIO MARINI
lunedì 4 agosto 2008, seduta n.047

GIULIO MARINI. -
Al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

in data 9 marzo 2006 la società Bioenergia e Ambiente srl (già Tuscania Bioenergia srl), ha presentato alla provincia di Viterbo regolare progetto definitivo per ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una centrale elettrica alimentata esclusivamente a biomasse vegetali/legnose da realizzare nel territorio del comune di Tuscania, ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 - (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) in linea con il Piano Energetico Regionale del Lazio;

il progetto ha ottenuto l'approvazione di massima da parte del comune di Tuscania con delibera di Consiglio Comunale numero 3 del 12 febbraio 2005;

in seguito alle due conferenze di servizi convocate dalla provincia di Viterbo in data 8 maggio 2006 e 19 giugno 2006, che si sono espresse favorevolmente al progetto stesso, la società Bioenergia e Ambiente ha integrato e apportato modifiche come indicato dal RUP;

il comune di Tuscania ha sollevato obiezione durante la Conferenza di Servizi del 19 giugno 2006 ma ha fatto pervenire copia della delibera alla provincia solo in data 11 gennaio creando ritardo nel procedimento stesso;

con determinazione dirigenziale n. 41/29/G del 6 febbraio la provincia di Viterbo ha formalmente concluso il procedimento amministrativo instauratosi a seguito della presentazione della domanda di autorizzazione da parte della società Bioenergia e Ambiente srl (già Tuscania Bioenergia srl), deliberando nell'ordine di: prendere atto della volontà negativa alla realizzazione della centrale espressa dalla nuova amministrazione comunale di Tuscania; concludere l'istruttoria con esito favorevole sotto l'aspetto tecnico; di non poter procedere all'adozione del provvedimento autorizzativo finale, stante il parere negativo del comune interessato;

detto provvedimento appare già gravemente viziato in quanto la Provincia di Viterbo aveva il dovere ed il potere di adottare comunque l'autorizzazione richiesta, essendo il relativo potere per legge delegato appunto alla sola Provincia, anche a prescindere da eventuali pareri di natura politica, negativi, di altre amministrazioni, peraltro nella fattispecie intervenuti tardivamente;

la società ha ricorso contro tale determinazione ed il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6426 del 2007 ha ritenuto illegittima tale motivazione del comune di Tuscania ed ha accolto l'istanza cautelare di primo grado ai fini del riesame;

alla luce di tale ordinanza la Provincia di Viterbo invece di riesaminare la determinazione dirigenziale ha indetto una nuova Conferenza dei Servizi per il 7 febbraio 2008, nella quale è stato riesaminato nuovamente tutto il progetto e si è conclusa con la richiesta di ulteriori chiarimenti tecnici;

la società è ricorsa nuovamente al Consiglio di Stato per la non ottemperanza della precedente ordinanza, in quanto è stato riesaminato l'intero progetto. Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2603 del 2008 ha accolto il ricorso;

il Rup in data 7 luglio ha chiesto direttive di carattere legale alla giunta provinciale che dovevano pervenire entro 15 giorni dalla richiesta altrimenti avrebbe proceduto tout court ma ad oggi non è stata emessa alcuna determinazione conclusiva -:

andrebbe compreso quali siano motivi per i quali un progetto che soddisfa tutti i requisiti di legge, in linea con il Piano Energetico Nazionale e Regionale e con le direttive mondiali, nazionali e regionali sulla necessità della riduzione delle emissioni di C02, per combattere l'effetto serra, proprio in un periodo di così grandi difficoltà di sviluppo economico ed occupazionale finalizzato alla costruzione di una piccola centrale elettrica alimentata nella fattispecie da biomasse vegetali/legnose vergini, non venga portato a conclusione, visto che in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 2003 «le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti» e per quali ragioni questo procedimento amministrativo sia durato circa undici mesi, quando in base al decreto legislativo n. 387 del 2003 articolo 12 comma 4 avrebbe dovuto concludersi in 180 giorni;

la nuova e la precedente amministrazione del comune di Tuscania (attualmente commissariato) non ha valutato le ricadute socio/economiche ed occupazionali, certamente positive, che interessano il territorio, contenute nell'apposita convenzione bilaterale approvata dalla precedente amministrazione comunale con delibera 22 del 18 maggio 2005 (poi abrogata dall'amministrazione comunale nella precedente consigliatura);
se il Commissario prefettizio non intenda dare definitivamente seguito alla determinazione del Consiglio di Stato consentendo la realizzazione della centrale elettrica. (4-00909)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 6 aprile 2009
nell'allegato B della seduta n. 159
All'Interrogazione 4-00909 presentata da
GIULIO MARINI

Risposta. - La Direzione centrale per le autonomie del ministero dell'interno con circolare n. 2/2006 del 7 dicembre 2006, ha chiarito quali sono i poteri che spettano al commissario straordinario nella gestione provvisoria dei Comuni in attesa dell'insediamento degli organi ordinari.
Nella circolare viene ancora una volta affermato il principio che l'unico limite che incontra l'organo di gestione straordinaria è esclusivamente quello della opportunità, che deve essere esercitata tenendo presente l'esigenza di non precludere o, comunque, vincolare le scelte discrezionali degli organi neo eletti, soprattutto con riferimento ai provvedimenti di particolare impatto sulla vita della collettività locale.
Nei confronti della richiesta di autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio nel territorio del comune di Tuscania dell'impianto di produzione di energia elettrica, l'amministrazione comunale di Tuscania ha manifestato il proprio dissenso, ritenendo che una centrale alimentata a biomasse con una potenza di 10 MW, fosse incompatibile con gli indirizzi e le linee guida approvate dalla Giunta e dal Consiglio provinciale di Viterbo in tema di biomasse.
Tali linee prevedono, infatti, per quel territorio una potenza totale massima di 5,3 MW. L'amministrazione comunale ha, inoltre, ritenuto che una centrale del tipo proposto e censurato dalla provincia fosse disarmonica rispetto agli interessi e alla vocazione socio economica del territorio e che si ponesse in una situazione di incompatibilità con il sistema urbanistico, con la rete della viabilità esistente, con le prospettive di sviluppo turistico del territorio.
Il progetto, evidentemente, appariva sovradimensionato in rapporto alle condizioni del territorio e contrario ai più diffusi standard scientifici.
Successivamente, come rappresentato dall'interrogante, la società interessata ha presentato due ricorsi al Consiglio di Stato, che sono stati accolti.
In proposito il commissario straordinario del comune di Tuscania ha fatto conoscere «che le determinazioni che hanno prima respinto l'istanza di autorizzazione e, poi, annullato l'intero procedimento finora svolto, sul presupposto che - guardando al momento della presentazione dell'istanza - la competenza ad esaminarla e a decidere per la sua eventuale approvazione spettava alla regione e non all'amministrazione provinciale, sono state adottate dall'Ufficio responsabile dell'Amministrazione provinciale e, pertanto, nulla può fare l'Amministrazione comunale per dare definitivamente seguito alla determinazione del Consiglio di Stato, consentendo la realizzazione della centrale elettrica», così come richiesto dall'interrogante.
Si soggiunge, infine, che tali determinazioni sono tuttora sottoposte alla valutazione degli organi della giustizia amministrativa.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Michelino Davico.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
amministrazione locale, applicazione del diritto comunitario, combustibile di sostituzione, comune, energia dolce, insediamento di centrale, politica comunitaria dell'ambiente, politica energetica, progetto industriale, risorse rinnovabili, stazione energetica
GEO-POLITICO:
TUSCANIA, VITERBO - Prov, LAZIO