GIULIO MARINI. -
Al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:
in data 9 marzo 2006 la società Bioenergia e Ambiente srl (già Tuscania Bioenergia srl), ha presentato alla provincia di Viterbo regolare progetto definitivo per ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una centrale elettrica alimentata esclusivamente a biomasse vegetali/legnose da realizzare nel territorio del comune di Tuscania, ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 - (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) in linea con il Piano Energetico Regionale del Lazio;
il progetto ha ottenuto l'approvazione di massima da parte del comune di Tuscania con delibera di Consiglio Comunale numero 3 del 12 febbraio 2005;
in seguito alle due conferenze di servizi convocate dalla provincia di Viterbo in data 8 maggio 2006 e 19 giugno 2006, che si sono espresse favorevolmente al progetto stesso, la società Bioenergia e Ambiente ha integrato e apportato modifiche come indicato dal RUP;
il comune di Tuscania ha sollevato obiezione durante la Conferenza di Servizi del 19 giugno 2006 ma ha fatto pervenire copia della delibera alla provincia solo in data 11 gennaio creando ritardo nel procedimento stesso;
con determinazione dirigenziale n. 41/29/G del 6 febbraio la provincia di Viterbo ha formalmente concluso il procedimento amministrativo instauratosi a seguito della presentazione della domanda di autorizzazione da parte della società Bioenergia e Ambiente srl (già Tuscania Bioenergia srl), deliberando nell'ordine di: prendere atto della volontà negativa alla realizzazione della centrale espressa dalla nuova amministrazione comunale di Tuscania; concludere l'istruttoria con esito favorevole sotto l'aspetto tecnico; di non poter procedere all'adozione del provvedimento autorizzativo finale, stante il parere negativo del comune interessato;
detto provvedimento appare già gravemente viziato in quanto la Provincia di Viterbo aveva il dovere ed il potere di adottare comunque l'autorizzazione richiesta, essendo il relativo potere per legge delegato appunto alla sola Provincia, anche a prescindere da eventuali pareri di natura politica, negativi, di altre amministrazioni, peraltro nella fattispecie intervenuti tardivamente;
la società ha ricorso contro tale determinazione ed il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6426 del 2007 ha ritenuto illegittima tale motivazione del comune di Tuscania ed ha accolto l'istanza cautelare di primo grado ai fini del riesame;
alla luce di tale ordinanza la Provincia di Viterbo invece di riesaminare la determinazione dirigenziale ha indetto una nuova Conferenza dei Servizi per il 7 febbraio 2008, nella quale è stato riesaminato nuovamente tutto il progetto e si è conclusa con la richiesta di ulteriori chiarimenti tecnici;
la società è ricorsa nuovamente al Consiglio di Stato per la non ottemperanza della precedente ordinanza, in quanto è stato riesaminato l'intero progetto. Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2603 del 2008 ha accolto il ricorso;
il Rup in data 7 luglio ha chiesto direttive di carattere legale alla giunta provinciale che dovevano pervenire entro 15 giorni dalla richiesta altrimenti avrebbe proceduto tout court ma ad oggi non è stata emessa alcuna determinazione conclusiva -:
andrebbe compreso quali siano motivi per i quali un progetto che soddisfa tutti i requisiti di legge, in linea con il Piano Energetico Nazionale e Regionale e con le direttive mondiali, nazionali e regionali sulla necessità della riduzione delle emissioni di C0
2, per combattere l'effetto serra, proprio in un periodo di così grandi difficoltà di sviluppo economico ed occupazionale finalizzato alla costruzione di una piccola centrale elettrica alimentata nella fattispecie da biomasse vegetali/legnose vergini, non venga portato a conclusione, visto che in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 2003 «le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti» e per quali ragioni questo procedimento amministrativo sia durato circa undici mesi, quando in base al decreto legislativo n. 387 del 2003 articolo 12 comma 4 avrebbe dovuto concludersi in 180 giorni;
la nuova e la precedente amministrazione del comune di Tuscania (attualmente commissariato) non ha valutato le ricadute socio/economiche ed occupazionali, certamente positive, che interessano il territorio, contenute nell'apposita convenzione bilaterale approvata dalla precedente amministrazione comunale con delibera 22 del 18 maggio 2005 (poi abrogata dall'amministrazione comunale nella precedente consigliatura);
se il Commissario prefettizio non intenda dare definitivamente seguito alla determinazione del Consiglio di Stato consentendo la realizzazione della centrale elettrica. (4-00909)