Sembra un romanzo del 1800, invece è la storia di un pasticciaccio, ricostruito dai giudici del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, la vicenda dell’impianto idroelettrico, sul Fiume Marta.
Con la sentenza n. 202/2018, IES – Iniziative Energetiche Sostenibili Srl ha avuto ragione su tutti, ad iniziare dalla SOC. ENERGIE NUOVE SRL e su tutti quelli che hanno appoggiato l’ipotesi di un nuovo impianto idroelettrico che non tenesse conto dei diritti preesistenti di IES, contro la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo, l’ unione Regionale delle Bonifiche del Lazio, contro il Comune di Tarquinia, l’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, l’Area Regionale Risorse Idriche S.I.I., infine, contro il Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca, per l’annullamento delle Determinazioni della Regione Lazio n. G 04881 del 23 Aprile 2015, numero 006547 del 27 maggio 2015, numero G 14857 del 1 dicembre 2015, dell’Avviso della Direzione regionale risorse idriche e difesa del suolo, recante “lavori cli riqualificazione Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca”, pubblicato sul BURL del 22 marzo 2016 numero 23, dell’Avviso regionale risorse idriche e difesa del suolo, recante “Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca-sistema irriguo della piana di Tarquinia”, pubblicato sul BURL del 19 aprile 2016 numero 31, della deliberazione numero 258 del 7 luglio 2016, del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca, delle note della Direzione regionale risorse idriche e difesa del suolo della regione Lazio del 17 maggio 2016 numero 259401; del 4 luglio 2016 numero 352575.
In sintesi i provvedimenti con cui la regione Lazio ha medio tempore determinato di sottoscrivere il contratto di appalto con la società Energie Nuove Srl, nonché lo stesso contratto d’appalto della procedura applicativa semplificata numero 49 del 2016 per la realizzazione della mini centrale idroelettrica denominata “condotta forzata Tarquinio 2” sul fiume Marta nel comune di Tarquinia, avviata dalla Energie Nuove Srl in data 20 gennaio 2016, contro il ricorso proposto da Energie Nuove Srl, per l’annullamento dei titoli concessori rilasciati a IES con determina dirigenziale n. 1714 del 9 giugno 2014 in località Ponte del diavolo, con determina dirigenziale n. 1716 del 9 Giugno 2014 in località Cartiera.
La Sentenza riunisce le cause in sede di legittimità iscritte nel Ruolo Generale: dell’anno 2015 al numero 151, 152, 153, 261, 262, dell’anno 2016, al numero 65, 66, 69, 131, 169 e 170, descrive minuziosamente, in circa 50 pagine, un groviglio tra illegittimità, e determinazioni della Regione Lazio, degne di un romanzo giallo, con molti colpi di scena e verità nascoste.
La storia: Qui
Quello che più colpisce è il ruolo del Comune di Tarquinia, un ruolo, aggravato dalla circostanza, che il Sindaco Mauro Mazzola, fosse già da Maggio 2015, anche Presidente della Provincia, ruolo sul quale vale la pena sottolineare considerando le delibere provinciali, nominate nella sentenza Qui
Con il ricorso R.G. 65 del 2016 IES ha impugnato la delibera del Comune di Tarquinia cli apposizione del vincolo di indisponibilità sulle aree destinate a ospitare l’impianto cli Cartiera, nonché il secondo parere negativo idraulico di ARDIS relativo a tale impianto, deducendo: a) l’invalidità della delibera comunale per violazione della disciplina dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici di cui al!’ articolo 822 e seguenti del codice civile; per violazione della disciplina sulla concorrenza e del divieto per gli enti pubblici di svolgere attività economiche non strettamente strumentali alle proprie funzioni e per conflitto di interessi; b) la illegittimità del secondo parere negativo idraulico perché non reso nell’ambito della conferenza di servizi, per perplessità ,carenza di motivazione e per travisamento dei fatti, irragionevolezza, ingiustizia grave manifesta.
Con ricorso R.G. numero 66 del 2016, IES ha impugnato il secondo parere idraulico di ARDIS relativo all’impianto di Ponte del diavolo, deducendo: a) l’adozione dello stesso al di fuori del procedimento di autorizzazione b) la perplessità, carenza e contraddittorietà della sua motivazione; c) travisamento dei fatti l’irragionevolezza, l’ingiustizia grave manifesta.
Con ricorso R.G. numero 69 del 2016 e numero 131 del 2016 sono state altresì impugnate le determinazioni dirigenziali della provincia di Viterbo di diniego dell’autorizzazione unica per i progetti di Cartiera e di Ponte del diavolo. A supporto dei gravami la ricorrente ha dedotto la mancata considerazione delle argomentazioni elaborate da IES in risposta al preavviso di rigetto, ex articolo 1O bis della legge 241 del 1990, e in via derivata, l’illegittimità conseguente a quanto dedotto in relazione ai provvedimenti impugnati con i ricorsi R.G. 65 e 66 del 2016.
Con i ricorsi R.G. 169 e 170 del 2016, IES ha infine impugnato le determinazioni dirigenziali della provincia di Viterbo numero 794 del 2016 e 795 del 2016, che hanno disposto la decadenza delle concessioni di IES relative agli impianti di Cartiera e Ponte del diavolo. A supporto di tali gravami la ricorrente ha dedotto: a) la violazione della disciplina della decadenza delle concessìoni di cui all’articolo 55 del regio decreto 1765 del 1933; b) la mancata considerazione delle argomentazioni elaborate in risposta al preavviso di rigetto ex articolo 10 bis della legge 241 del 1990; c) la violazione del principio del giusto processo, non avendo l’amministrazione atteso l’esito cli giudizi proposti da IES sulle questioni poste a fondamento dei provvedimenti di decadenza, e per aver ingiustamente esposto IES alla perdita degli incentivi riconosciuti dal GSE; cl) l’illegittimità in via derivata dal invalidità dei provvedimenti già impugnati con i ricorsi R.G. 131,65, 69,66 del 2016.
Ecco che cosa ne discende dal Diritto:
….Si inizierà quindi la disamina dai ricorsi incidentali proposti da EN srl e dal Comune di Tarquinia, tesi a paralizzare l’azione della ricorrente attraverso la caducazione dei suoi titoli concessori, e con essi della sua legittimazione attiva; seguirà la disamina dei gravami proposti da IES srl avverso i dinieghi opposti alle domande cli autorizzazione unica alla costruzione degli impianti. Ove, infatti, fossero ritenuti fondati i ricorsi incìdentali protesi ad ottenere l’annullamento o la declaratoria cli inefficacia sopravvenuta dei titoli concessori illo tempore rilasciati a IES, ovvero, per altro verso, ove i ricorsi proposti da IES avverso le determinazioni di reiezione dell’ autorizzazione unica alla costruzione degli impianti e di decadenza della concessione per mancata realizzazione degli stessi si rivelassero infondati, la ricorrente principale IES perderebbe ogni interesse giuridicamente rilevante a coltivare il proprio complesso gravame, e risulterebbe ultroneo l’ulteriore esame dei gravami principali originariamente proposti.
Solo all’esito dei passaggi valutativi e decisori sopra menzionati, il Collegio procederà, ove necessario, all’esame delle questioni concernenti: a) l’estensione a fini irrigui della concessione rilasciata al Consorzio; b) le concessioni rilasciate ad EN srl; c) le altre questioni connesse e conseguenti. …Può dunque partirsi dai ricorsi incidentali proposti da Energie Nuove nei,ricorsi 151/2015 e 169/2016 RG e dal Comune cli Tarquinia nel ricorso 69/2016 RG, basati su motivi comuni…..In relazione a tali mezzi, IES srl ha eccepito la tardività, essendo ormai decorsi anni dal rilascio dei titoli. L’eccezione non è del tutto priva di fondamento: il ricorso incidentale, essendo uno strumento processuale di natura essenzialmente “derivata” ed “ancillare”, non consente di proporre tardivamente – prendendo spunto dal ricorso avverso – quelle censure, che si sarebbero dovute inserire in un contesto autonomo, in quanto riguardanti pregressi provvedimenti direttamente lesivi e suscettibili d’impugnazione (Cons. Stato Sez. IV Sent., 31/05/2007, n. 2806), salvo che i provvedimenti si innestino in un procedimento concorsuale in cui l’interesse del ricorrente incidentale sorge proprio e in dipendenza del gravarne principale. Nel caso di specie non v’è un procedimento concorsuale, ma autonomi provvedimenti rilasciati in un periodo storico antecedente, che ben avrebbero potuto essere impugnati nei termini. La circostanza è del tutto evidente con riferimento al ricorso incidentale del Comune cli Tarquinia, il quale, proprio sull’asserito presupposto della ultravigenza della pregressa concessione in proprio favore, avrebbe dovuto per tempo impugnare quella concessa nelle medesima località a IES srl…
Nei confronti di EN srl potrebbe sostenersi che l’interesse è sorto solo al momento in cui la posizione cli vantaggio assunta in forza delle concessioni ottenute è stata messa a repentaglio dall’iniziativa avversaria. Nondimeno rimane ineludibile l’obiezione che la vicenda amministrativa pregressa che ha condotto al rilascio dei titoli alla ricorrente principale è del tutto autonoma rispetto a quella che interessato EN, e si colloca in un contesto giuridico temporale totalmente diverso. Ove si elesse ingresso ad azioni ri-convenzionali di tal fatta nel giudizio cli legittimità, il principio di certezza delle posizioni giuridiche ne risulterebbe gravemente inficiato.
….Ad ogni modo, la pregnanza e la natura esiziale dell’eccezione è stemperata dalla mancanza di fondamento, nel merito, dei ricorsi incidentali predetti.
In essi è sostenuta la tesi che le concessioni sarebbero state rilasciate in violazione della disposizione cli cui all’articolo 3 comma 6 della legge regionale del Lazio 4 aprile 2014 n. 5, che impediva, nel periodo ricompreso tra il 9 aprile ed il 12 agosto 2014, il rilascio di concessioni, in mancanza dell ‘intervenuta formazione del Piano idrico. Secondo la ricostruzione dei ricorrenti incidentali, essendo il predetto Piano idrico a tutt’oggi non redatto per il fiume Marta, ed essendo il divieto di rilascio venuto meno solo con l’entrata in vigore della legge regionale del Lazio 8 agosto 2014 n. 9, le concessioni predette sarebbero da ritenersi rilasciate in violazione di legge in quanto adottate proprio nell’arco temporale in cui il predetto divieto era vigente e operativo.La tesi non convince. L’articolo 3 comma 1 cit., stabilisce che ”per ogni bacino idrogrqfico di cui all’articolo cinque predisposto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un bilancio idrico partecipato di cui al decreto del ministro dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1987, numero 99, e successive modifiche, da valutarsi anche secondo i criteri dell ‘International water association. Il bilancio idrico partecipato e recepito negli atti negli strumenti di pianificazione programmazione concernenti la gestione dell’acqua del territorio e deve essere aggiornato periodicamente, con cadenza almeno quinquennale. Al bilancio idrico è allegato il piano di destinazione d’uso delle risorse idriche”. Il successivo comma 4 della medesima disposizione vincola il rilascio del rinnovo di concessione di prelievo di acqua “al rispetto delle priorità di cui all’articolo due, commi 3 e 4, ed alla definizione del bilancio idrico partecipato di bacino, corredato dà una pianificazione delle destinazioni d’uso delle risorse idriche di quanto previsto dall’articolo 12 bis, comma uno del regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775 e successive modifiche”. La disposizione di cui al successivo comma 6 stabilisce che “in assenza di quanto previsto dei commi 1,2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale”. Come chiarito dalla provincia di Viterbo, nell’incertezza esegetica determinata dall’approvazione della legge citata, in particolare in ordine al regime transitorio e alla sorte dei procedimenti pendenti, è prevalsa l’interpretazione per la quale le domande già presentate antecedentemente all’entrata in vigore della legge regionale 5/2014 per le quali fossero già state espletate positivamente tutte le procedure di pubblicazione e cli acquisizione dei pareri potèssero essere rilasciate “in via provvisoria”.
Trattasi cli una concreta e ragionevole interpretazione in funzione applicativa della norma, idonea a coniugare il principio tempus regit actum con le aspettative basate sul positivo completamento della fase procedimentale istruttoria, in un ambito in cui, come convincentemente sostenuto dalla Provincia, non potevano ravvisarsi, nelle more dell’ atto di pianificazione, danni irreversibili all’equilibrio idrico del corso d’acqua attinto, alla luce delle peculiarità del prelievo a fini idroelettrico che implica sempre la restituzione in alveo dell’acqua prelevata. La ragionevolezza dell’indirizzo interpretativo è stata indirettamente confermata dalla successiva legge regionale del Lazio 8 agosto 2014 n.9, il cui articolo 1, introducendo il comma 1 bis dell’ articolo 10 della legge regionale numero 5 del 2014 ha stabilito che “nelle more della predisposizione del bilancio idrico di cui all’articolo 3, comma 1, le concessioni continuano ad essere rilasciate nel rispetto della normativa vigente in materia, in deroga a quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 3”. La disposizione non ha all’evidenza un contenuto interpretativo, ma conferma la bontà della soluzione pratica adottata dalla provincia in tema di concessioni idroelettriche.
Anche gli altri motivi di ricorso incidentale sono infondati. Segnatamente, il motivo con il quale è dedotto, in relazione alla concessione in località Cartiera cli Tarquinia, la sussistenza di una pregressa concessione in favore della Cartiera di Tarquinia ancora vigente in forza dell’art. 8 com- ma 19 della L.R. 29 aprile 2013, n. 2 – cui sarebbe subentrato il Comune di Tarquinia, trascura il tenore testuale e chiaro della disposizione citata, la quale limita il rinnovo automatico ai soli casi delle concessioni scadute per le quali “sia stata regolarmente presentata domanda di rinnovo, non respinta dall’amministrazione”. Nel caso cli specie la domanda di rinnovo presentata dal Comune cli Tarquinia è stata invece respinta con determinazione provinciale n. 08/539/G dell’ 1 giugno 2012, consolidatasi per mancata impugnazione.
In proposito non può certo darsi rilievo e sfogo giuridico all’affermazione del ricorrente incidentale con la quale il medesimo dichiara di impugnare oggi anche la determinazione provinciale cit. Anche a prescindere da quanto sopra osservato in tema di tardività del ricorso incidentale nel suo complesso, è dirimente la circostanza che esso non possa avere ad oggetto atti che in nulla riguardano la sfera giuridica del ricorrente principale.
Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso incidentale con il quale è dedotta la violazione del regolamento provinciale per il rilascio delle concessioni di piccola derivazione, per asserita mancata allegazione alla domanda di concessione illo tempore presentata, della documentazione attestante la disponibilità dell’ area di sedime su cui erigere le opere progettate. In proposito è sufficiente osservare che gli impianti idroelettrici sono opere di pubblica utilità per le quali può provvedersi ad esproprio, come del resto l’istante ha chiesto anche a mezzo dell’ allegazione del Piano particellare di esproprio.
Così com’è infondato il quarto motivo con il quale i ricorrenti incidentali deducono la mancata acquisizione dell’autorizzazione regionale cli cui all’art. 41, comma 1, della legge regionale Lazio n. 53/88. Come correttamente evidenziato da IES, la norma impone il regime autorizzatorio ai fini della costruzione delle opere cli presa cli tipo fisso. Ciò non significa tuttavia che esso debba scattare già al momento della concessione, essendo invece più corretto e ragionevole attivare il momento autorizzativo nell’ambito del procedimento cli autorizzazione unica (come del resto è stato fatto)…
Commenti recenti